TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sentenza n. 1253/2023 del 20-11-2023
principi giuridici
Nel contratto di mediazione, il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso, astenendosi dal fornire informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza.
Il mediatore professionale è responsabile nei confronti del proprio cliente se, conoscendo o potendo conoscere con l'ordinaria diligenza l'esistenza di vizi relativi all'immobile, non ne informi l'acquirente, a maggior ragione nel caso in cui il mediatore si ponga in una situazione di conflitto di interessi.
La parte che agisce per il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale ha l'onere di provare sia l'esistenza del danno, sia la sua entità, parametrandola al danno concreto subito o al mancato guadagno derivante dall'inadempimento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità del Mediatore Immobiliare: Doveri di Imparzialità, Diligenza e Correttezza
La recente sentenza del Tribunale di Termini Imerese ha affrontato una questione di responsabilità professionale di un mediatore immobiliare, focalizzandosi sui doveri di imparzialità, diligenza e correttezza che gravano su tale figura.
La vicenda trae origine da un contratto preliminare di compravendita stipulato nel 2006 tra una società, in qualità di promissaria acquirente, e alcuni privati, in qualità di promittenti venditori, con l'intermediazione di un'agenzia immobiliare. In base agli accordi, la provvigione per la mediazione era interamente a carico della società acquirente, che provvedeva al pagamento. Tuttavia, la compravendita non si concretizzava e veniva avviato un contenzioso tra le parti promittenti.
Nonostante la pendenza della causa e le sollecitazioni della società promissaria acquirente, l'agenzia immobiliare, pur essendo a conoscenza della situazione, successivamente mediava la vendita dello stesso immobile a un terzo soggetto, incassando una nuova provvigione. La società originaria promissaria acquirente, ritenendo lesi i propri interessi, citava in giudizio l'agenzia immobiliare, chiedendo la restituzione della provvigione versata e il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale, analizzando la fattispecie, ha richiamato i principi generali in materia di mediazione immobiliare, sottolineando l'importanza dei doveri di informazione, diligenza e correttezza che incombono sul mediatore. In particolare, il giudice ha evidenziato come il mediatore debba comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione dello stesso.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che l'agenzia immobiliare, pur essendo a conoscenza del contenzioso pendente sull'immobile e del persistente interesse all'acquisto da parte della società promissaria acquirente, non aveva informato quest'ultima della successiva vendita a terzi, né aveva avvisato il nuovo acquirente della pregressa situazione. Tale condotta è stata ritenuta lesiva dei doveri di imparzialità, diligenza e correttezza che gravano sul mediatore, ponendolo in una situazione di conflitto di interessi.
Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la domanda di restituzione della provvigione versata dalla società promissaria acquirente, condannando l'agenzia immobiliare a restituire l'importo. Tuttavia, è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni, in quanto la società attrice non aveva fornito sufficienti prove del pregiudizio subito, né in termini di danno emergente né di lucro cessante.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.